Per Busitalia Veneto uno degli strumenti principali di misurazione delle performance aziendali è rappresentato dalle valutazioni dei Clienti sui diversi aspetti del servizio.

 

Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 181/2011 e dell’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 4 novembre 2014, n. 169, si precisa che ogni passeggero, solo dopo aver presentato reclamo a Busitalia Veneto e nel caso in cui:

  • la risposta ricevuta non risulti soddisfacente;
  • oppure, siano già trascorsi, senza risposta da Busitalia Veneto, 90 giorni dalla data di presentazione del reclamo per i servizi autobus;

può inoltrare il proprio reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti – direttamente, o tramite un proprio delegato, incluse le associazioni rappresentative - ai fini dell’accertamento di una eventuale violazione del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo al servizio con autobus.

L’inoltro può avvenire con le modalità ed esclusivamente per i motivi disciplinati e stabiliti dalla medesima Autorità.