Per Busitalia Veneto uno degli strumenti principali di misurazione delle performance aziendali è rappresentato dalle valutazioni dei Clienti sui diversi aspetti del servizio.
Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 181/2011 e dell’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 4 novembre 2014, n. 169, si precisa che, ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo al vettore, trascorsi novanta giorni dalla presentazione, può presentare reclamo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per presunte infrazioni al regolamento con le modalità stabilite dalla medesima Autorità.