Le Leggi Regionali n. 16 del 2014 e n. 10 del 2017 introducono diverse modifiche in merito alle sanzioni a carico dei viaggiatori privi di valido titolo di viaggio. Si riepilogano di seguito i punti salienti della nuova legge.
Regole generali
Per viaggiare su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico occorre munirsi di un titolo di viaggio, convalidarlo all’inizio dello spostamento, conservarlo fino al termine del viaggio ed esibirlo su richiesta del personale incaricato alle verifiche.
I titolari di abbonamenti elettronici mensili ed annuali devono convalidare il titolo ogni volta che accedono a un mezzo di trasporto pubblico; a coloro che non osservano quest’obbligo, è inflitta una sanzione fissa pari a 6,00 euro.
Viaggiatori privi di biglietto o abbonamento
In ambito urbano, i viaggiatori trovati sprovvisti di titolo di viaggio incorrono nel pagamento:
In ambito extraurbano, i viaggiatori trovati sprovvisti di titolo di viaggio incorrono nel pagamento:
Se il viaggiatore dimentica l'abbonamento
Tali sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento che non siano in grado di esibirlo durante il controllo. Se il viaggiatore presenta l’abbonamento entro i successivi cinque giorni, purché il documento risulti regolarizzato prima dell’accertamento della violazione, la sanzione originaria viene ridotta a soli € 6,00. Pertanto, anche nel caso di abbonamento dimenticato ed esibito agli uffici preposti entro i successivi cinque giorni, si applica una sanzione fissa di € 6,00.
Pagamento in misura ridotta
Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla relativa notificazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al 50% della sanzione, oltre alle spese del procedimento e la tariffa ordinaria.
Se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al 30% della sanzione, oltre alle spese del procedimento.
Modalità di pagamento
La sanzione può essere pagata:
NON È MAI AMMESSO IL PAGAMENTO IN CONTANTI DELLA SANZIONE AL PERSONALE DI CONTROLLERIA ALL’ATTO DELLA CONTESTAZIONE.
Privacy
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