Di seguito la normativa riguardante le sanzioni per i seguenti servizi:

Servizio urbano di Padova

Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Padova, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni è il seguente:
50,00 Euro (+ prezzo biglietto) in misura minima se la sanzione è pagata entro 5 giorni.
115,00 Euro (+ prezzo biglietto), comprensivi delle spese di procedimento, se la sanzione è pagata dal 6° al 60° giorno.
Trascorso il 60° giorno, la sanzione è trasmessa al Comune di Padova – Polizia Municipale – Reparto procedure sanzionatorie ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981.
Il pagamento può avvenire:

  • Immediatamente nelle mani dell’accertatore;
  • Presso le biglietterie centrali di via Rismondo 28 o del Piazzale della Stazione.
  • Con versamento sul c/c postale n. 1027558095 intestato a Busitalia Veneto S.p.A. – via del Pescarotto 25/27, 35131 Padova, indicando nello spazio riservato alla causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;
  • Con bonifico bancario sul conto IBAN IT52 J076 0102 8000 0102 7558 095 presso Poste Italiane intestato a Busitalia Veneto S.p.A. indicando nella causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;

La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni presso le biglietterie centrali di via Rismondo 28 o del Piazzale della Stazione, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.
Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Sindaco del Comune di Padova – Via del Municipio, 1 - 35122 Padova.

L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:

  • Sprovvisti di documento di viaggio
  • Abbonamento irregolare
  • Biglietto non convalidato
  • Biglietto obliterato più volte od irregolare
  • Biglietto scaduto nel tempo di utilizzo
  • Titolo di viaggio non conforme al percorso o alla classe tariffaria
  • Abbonamento valido non convalidato
  • Mancata esibizione di abbonamento e/o tessera di riconoscimento di cui il trasgressore si dichiara titolare.

 

Per qualunque informazione su sanzioni ricevute rivolgersi alla mail: ufficiosanzioni@fsbusitaliaveneto.it

 

Agg. Marzo 2024 

 

Servizio extraurbano di Padova

Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Padova, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni è il seguente:

  • 50,00 Euro (+ prezzo biglietto) in misura minima se la sanzione è pagata entro 5 giorni.
  • 115,00 Euro (+ prezzo biglietto), comprensivi delle spese di procedimento, se la sanzione è pagata dal 6° al 60° giorno.

Trascorso il 60° giorno, la sanzione è trasmessa alla Provincia di Padova – Settore Trasporti ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981.
Il pagamento può avvenire:

  • Immediatamente nelle mani dell’accertatore;
  • Presso la biglietteria dell’autostazione di viale della Pace.
  • Con versamento sul c/c postale n. 1027558095 intestato a Busitalia Veneto S.p.A. – via del Pescarotto 25/27, 35131 Padova, indicando nello spazio riservato alla causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;
  • Con bonifico bancario sul conto IBAN IT52 J076 0102 8000 0102 7558 095 presso Poste Italiane intestato a Busitalia Veneto S.p.A. indicando nella causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;

La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni presso la biglietteria dell’autostazione di viale della Pace o presso gli uffici aziendali di via Rismondo 28 a Padova, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.

Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Settore Trasporti della Provincia di Padova – Piazza Bardella, 2 - Zona Stanga 35131 Padova.

L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:

  • Sprovvisti di documento di viaggio
  • Abbonamento irregolare
  • Biglietto non convalidato
  • Biglietto obliterato più volte od irregolare
  • Biglietto scaduto nel tempo di utilizzo
  • Titolo di viaggio non conforme al percorso o alla classe tariffaria
  • Abbonamento valido non convalidato
  • Mancata esibizione di abbonamento e/o tessera di riconoscimento di cui il trasgressore si dichiara titolare.

 

Per qualunque informazione su sanzioni ricevute rivolgersi alla mail: ufficiosanzioni@fsbusitaliaveneto.it

 

Agg. Marzo 2024

 

Servizio urbano di Rovigo

Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Rovigo, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.

L’importo delle sanzioni è il seguente:

  • 50,00 Euro (+ prezzo biglietto) in misura minima se la sanzione è pagata entro 5 (cinque) giorni.
  • 115,00 Euro (+ prezzo biglietto), comprensivi delle spese di procedimento, se la sanzione è pagata dal 6° al 60° giorno.

Trascorso il 60° giorno, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, la sanzione è trasmessa al Comune di Rovigo.

Il pagamento può avvenire:

  • Immediatamente nelle mani dell'accertatore;
  • Presso la biglietteria centrale di via B. Tisi da Garofalo, 1.
  • Con versamento sul c/c postale n. 1027558095 intestato a Busitalia Veneto S.p.A. - via del Pescarotto 25/27, 35131 Padova, indicando nello spazio riservato alla causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;
  • Con bonifico bancario sul conto IBAN IT52 J076 0102 8000 0102 7558 095 presso Poste Italiane intestato a Busitalia Veneto S.p.A. indicando nella causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;

La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni presso la biglietteria di Rovigo o presso gli uffici aziendali di Via Petrarca, 12 a Rovigo, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.

Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Sindaco del Comune di Rovigo – Piazza V. Emanuele – 45100 Rovigo.

L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:

  • Sprovvisti di documento di viaggio
  • Abbonamento irregolare
  • Biglietto non convalidato o non obliterato
  • Biglietto obliterato più volte od irregolare
  • Biglietto scaduto nel tempo di utilizzo
  • Biglietto o abbonamento non conforme al percorso
  • Bagaglio senza regolare biglietto
  • Mancato possesso di abbonamento e/o tessera di riconoscimento di cui il trasgressore si dichiara titolare.

 

Agg. Marzo 2024

 

Servizio extraurbano di Rovigo

Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Rovigo, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.

L’importo delle sanzioni è il seguente:

  • 50,00 Euro (+ prezzo biglietto) in misura minima se la sanzione è pagata entro 5 (cinque) giorni.
  • 115,00 Euro (+ prezzo biglietto), comprensivi delle spese di procedimento, se la sanzione è pagata dal 6° al 60° giorno.
    Trascorso il 60° giorno, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, la sanzione è trasmessa alla Provincia di Rovigo.

Il pagamento può avvenire:

  • Immediatamente nelle mani dell'accertatore;
  • Presso la biglietteria centrale di via B. Tisi da Garofalo, 1.
  • Con versamento sul c/c postale n. 1027558095 intestato a Busitalia Veneto S.p.A. - via del Pescarotto 25/27, 35131 Padova, indicando nello spazio riservato alla causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;
  • Con bonifico bancario sul conto IBAN IT52 J076 0102 8000 0102 7558 095 presso Poste Italiane intestato a Busitalia Veneto S.p.A. indicando nella causale il numero, la data del verbale, il cognome e nome del sanzionato;

La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi qunidici giorni presso la biglietteria di Rovigo o presso gli uffici aziendali di Via Petrarca, 12 a Rovigo, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.

Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale alla Provincia di Rovigo – Servizio Trasporto Pubblico – Via L. Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 Rovigo.

 

L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:

  • Sprovvisti di documento di viaggio
  • Abbonamento irregolare
  • Biglietto non convalidato o non obliterato
  • Biglietto obliterato più volte od irregolare
  • Biglietto scaduto nel tempo di utilizzo
  • Biglietto o abbonamento non conforme al percorso o alla classe tariffaria
  • Bagaglio senza regolare biglietto
  • Mancato possesso di abbonamento e/o tessera di riconoscimento di cui il trasgressore si dichiara titolare.

 

Agg. Marzo 2024