Di seguito la normativa riguardante le sanzioni per i seguenti servizi:
Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Padova, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni è il seguente:
+ 50,00 Euro (+ prezzo biglietto) in misura minima se la sanzione è pagata entro 5 giorni.
+ 115,00 Euro (+ prezzo biglietto), comprensivi delle spese di procedimento, se la sanzione è pagata dal 6° al 60° giorno.
Trascorso il 60° giorno, la sanzione è trasmessa al Comune di Padova – Polizia Municipale – Reparto procedure sanzionatorie ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981.
Il pagamento può avvenire:
La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni presso le biglietterie centrali di via Rismondo 28 o del Piazzale della Stazione, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.
Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Sindaco del Comune di Padova – Via del Municipio, 1 - 35122 Padova, facendo pervenire scritti difensivi e documenti, ovvero chiedendo di essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 24.11.1981.
L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:
Per informazioni sul Verbale emesso scrivere a ufficiosanzioni@fsbusitaliaveneto.it specificando numero e data del Verbale.
Non è facoltà dell’Ufficio Sanzioni annullare i Verbali emessi dagli Agenti Accertatori.
Gli Agenti Accertatori, nello svolgimento delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali. Ai sensi della normativa vigente i reati commessi nei confronti di un Pubblico Ufficiale rifiuto di declinare la proprie generalità, violenza, minaccia, resistenza, sono punibili con l’arresto e la reclusione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per il pagamento in misura minima/ridotta.
Il pagamento di una sanzione non permette la contestazione della stessa e rende inamissibili scritti difensivi e ricorsi successivi.
Agg. Dicembre 2024
Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Padova, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni è il seguente:
Trascorso il 60° giorno, la sanzione è trasmessa alla Provincia di Padova – Settore Trasporti ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981.
Il pagamento può avvenire:
La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni presso la biglietteria dell’autostazione di viale della Pace o presso gli uffici aziendali di via Rismondo 28 a Padova, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.
Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Settore Trasporti della Provincia di Padova – Piazza Bardella, 2 - Zona Stanga 35131 Padova, facendo pervenire scritti difensivi e documenti, ovvero chiedendo di essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 24.11.1981.
L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:
Per informazioni sul Verbale emesso scrivere a ufficiosanzioni@fsbusitaliaveneto.it specificando numero e data del Verbale.
Non è facoltà dell’Ufficio Sanzioni annullare i Verbali emessi dagli Agenti Accertatori.
Gli Agenti Accertatori, nello svolgimento delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali. Ai sensi della normativa vigente i reati commessi nei confronti di un Pubblico Ufficiale rifiuto di declinare la proprie generalità, violenza, minaccia, resistenza, sono punibili con l’arresto e la reclusione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per il pagamento in misura minima/ridotta.
Il pagamento di una sanzione non permette la contestazione della stessa e rende inamissibili scritti difensivi e ricorsi successivi.
Agg. Dicembre 2024
Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Rovigo, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni è il seguente:
Trascorso il 60° giorno, ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, la sanzione è trasmessa al Comune di Rovigo.
Il pagamento può avvenire:
La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi quindici giorni presso la biglietteria di Rovigo o presso gli uffici aziendali di Via Petrarca, 12 a Rovigo, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.
Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale al Sindaco del Comune di Rovigo – Piazza V. Emanuele – 45100 Rovigo, facendo pervenire scritti difensivi e documenti, ovvero chiedendo di essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 24.11.1981.
L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:
Per informazioni sul Verbale emesso scrivere a ufficiosanzioni@fsbusitaliaveneto.it specificando numero e data del Verbale.
Non è facoltà dell’Ufficio Sanzioni annullare i Verbali emessi dagli Agenti Accertatori.
Gli Agenti Accertatori, nello svolgimento delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali. Ai sensi della normativa vigente i reati commessi nei confronti di un Pubblico Ufficiale rifiuto di declinare la proprie generalità, violenza, minaccia, resistenza, sono punibili con l’arresto e la reclusione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per il pagamento in misura minima/ridotta.
Il pagamento di una sanzione non permette la contestazione della stessa e rende inamissibili scritti difensivi e ricorsi successivi.
Agg. Marzo 2024
Gli agenti accertatori, autorizzati dalla Provincia di Rovigo, hanno l’obbligo di emettere le sanzioni in qualità di Agenti di Polizia Amministrativa.
L’importo delle sanzioni è il seguente:
Il pagamento può avvenire:
La sanzione si applica anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo in corso di validità non sia in grado di esibirlo all’Agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi qunidici giorni presso la biglietteria di Rovigo o presso gli uffici aziendali di Via Petrarca, 12 a Rovigo, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. In questo caso all'abbonato sanzionato è richiesto il pagamento di € 6,00 come spese amministrative di gestione della pratica.
Il trasgressore può fare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale alla Provincia di Rovigo – Servizio Trasporto Pubblico – Via L. Ricchieri detto Celio, 10 – 45100 Rovigo, facendo pervenire scritti difensivi e documenti, ovvero chiedendo di essere sentiti ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 24.11.1981.
L’art. 37 e seguenti della L.R. 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni disciplina le sanzioni amministrative per gli utenti trasgressori per le seguenti irregolarità:
Per informazioni sul Verbale emesso scrivere a ufficiosanzioni@fsbusitaliaveneto.it specificando numero e data del Verbale.
Non è facoltà dell’Ufficio Sanzioni annullare i Verbali emessi dagli Agenti Accertatori.
Gli Agenti Accertatori, nello svolgimento delle loro funzioni, sono Pubblici Ufficiali. Ai sensi della normativa vigente i reati commessi nei confronti di un Pubblico Ufficiale rifiuto di declinare la proprie generalità, violenza, minaccia, resistenza, sono punibili con l’arresto e la reclusione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per il pagamento in misura minima/ridotta.
Il pagamento di una sanzione non permette la contestazione della stessa e rende inamissibili scritti difensivi e ricorsi successivi.
Agg. Dicembre 2024